A partire dal 1° luglio 2026, un nuovo dazio doganale forfettario di 3 € si applica a ogni spedizione di vendite a distanza di beni importati (VADBI) di valore inferiore o uguale a 150 €. Questa riforma, derivante dal regolamento (UE) 2026/38211, pone fine alla franchigia doganale di cui beneficiavano finora queste spedizioni. Le imprese attive nell’e-commerce transfrontaliero devono anticipare questi cambiamenti fin da ora.

Cosa cambia per le VADBI?

Finora, le vendite a distanza di beni importati di valore inferiore o uguale a 150 € erano esenti da dazio doganale. Il regolamento (UE) 2026/3821 sopprime questa franchigia e istituisce al suo posto un dazio doganale forfettario di 3 € per spedizione2.

Questo nuovo dazio si applica in modo sistematico:

  • indipendentemente dal regime IVA utilizzato (IOSS, regime semplificato o IVA di dazio comune);
  • indipendentemente dal tipo di dichiarazione doganale (H1 o H7).

Una riforma europea, un’attuazione nazionale

Il dazio doganale di 3 € deriva da un regolamento del Consiglio dell’Unione europea e si applica quindi in tutti gli Stati membri a partire dal 1° luglio 2026.

Le modalità tecniche dettagliate più avanti in questo articolo (DELTA H7, DELTA IE, codici regime, numero EORI) corrispondono alla loro attuazione nel sistema doganale francese. Ogni Stato membro integra la stessa norma europea attraverso i propri strumenti nazionali di sdoganamento — gli operatori attivi in più paesi dell’UE dovranno quindi verificare le modalità specifiche di ciascuna amministrazione doganale interessata.

Perché questa riforma? Ristabilire l’equità concorrenziale

Questa misura risponde a un obiettivo chiaro: porre fine allo squilibrio concorrenziale tra gli operatori dell’e-commerce e gli altri canali di distribuzione. Consente inoltre alle autorità doganali di regolamentare meglio i flussi di importazione legati al commercio online transfrontaliero, in forte crescita negli ultimi anni.

Cosa cambia concretamente nel sistema doganale francese

Diversi adeguamenti tecnici accompagnano l’entrata in vigore di questa riforma:

ElementoPrima del 1° luglio 2026A partire dal 1° luglio 2026
Franchigia doganale (VADBI ≤ 150 €)Codice regime C07Soppressa — sostituita dal codice regime F53
Numero di credito operatore (DELTA H7)FacoltativoObbligatorio, indipendentemente dal regime IVA
Dato « acquirente » (DELTA IE)FacoltativoObbligatorio per i flussi VADBI
Designazione del dichiarante / rappresentanteDeve essere obbligatoriamente associata a un numero EORI; il consumatore finale non può più essere designato come dichiarante o rappresentante

L’identificativo prodotto (PID): un nuovo dato da anticipare

La riforma introduce inoltre un nuovo dato obbligatorio a regime nelle dichiarazioni doganali: l’identificativo prodotto (PID). Vengono creati quattro codici a tal fine:

  • C127 – Identificativo fornito dal venditore o dalla piattaforma (M-PID)
  • C128 – Identificativo non standardizzato fornito dal produttore (NS-PID)
  • C129 – Identificativo standardizzato fornito dal produttore, se disponibile (S-PID)
  • Y189 – Assenza di PID standardizzato per il prodotto

Questo dato diventerà obbligatorio a regime, ma la sua indicazione rimane facoltativa fino al 1° novembre 2026. Questo periodo transitorio lascia agli operatori il tempo di strutturare i loro scambi di dati con i produttori e le piattaforme di vendita.

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Noémie Almot
Community Manager e Redattrice

Noémie è una redattrice specializzata presso ASD Group. Crea e gestisce articoli di blog e notizie sui nostri siti web, con un focus su IVA, tasse internazionali, operazioni doganali, normativa sociale e commercio internazionale. Con il suo stile chiaro e didattico, rende argomenti complessi e tecnici facilmente comprensibili e rilevanti per le imprese.

  1. Regolamento (UE) 2026/382 ↩︎
  2. douane.gouv.fr (in francese) ↩︎